L’ordinanza contiene poi alcune ulteriori disposizioni relative ad attività di cantieristica e rimessaggio per quanto concerne i natanti da diporto. È infatti consentito lo spostamento – nell’ambito del territorio regionale, all’interno del proprio Comune o dal proprio fino a quelli dove si trovano i natanti o le unità diporto di proprietà – dell’armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, esclusivamente per lo svolgimento, per non più di una volta al giorno, delle attività di manutenzione, riparazione, e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione di natanti e imbarcazioni da diporto. Il tutto si dovrà svolgere nel rispetto di quanto previsto dai Dpcm e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19.
Inoltre, in considerazione delle necessità di manutenzione indispensabili, sono consentite – nell’ambito delle attività di rimessaggio, delle marine o nei luoghi appositamente attrezzati – le attività manutentive di natanti e imbarcazioni da diporto, e quelle propedeutiche allo spostamento dal cantiere all’ormeggio. I rimessaggi e le marine che hanno in deposito le imbarcazioni, nelle aree di manutenzione devono osservare il rispetto delle normative di settore e di tutte le misure finalizzate alla tutela dal contagio.