A Roma alcuni operatori dell’AMA durante il loro turno di servizio hanno rinvenuto in viale della Primavera, all’altezza di via Fontechiari, un’urna contenente ceneri abbandonata nei pressi di un cassonetto dell’immondizia.
La segnalazione è stata immediatamente inviata alla Polizia di Roma Capitale che ha inviato sul posto una pattuglia del V Gruppo Prenestino.
A seguito di indagini mirate, gli agenti sono potuti risalire all’identità della persona cremata, un uomo di nazionalità italiana deceduto nel 2005, e alla custode delle ceneri, ovvero la figlia del defunto.
La donna, di 56 anni, è stata denunciata ai sensi dell’art. 411 del Codice Penale per dispersione di ceneri non autorizzata. Le ceneri del padre le sono state nuovamente affidate ma con l’obbligo di conservarle o smaltirle nelle modalità consentite dalla legge e dai regolamenti cimiteriali del Comune di Roma.
Non si conoscono i motivi che avrebbero spinto la donna ad abbandonare l’urna contenente le ceneri del defunto padre.
Cosa dice la legge in merito alla conservazione o alla dispersione delle ceneri
L’articolo 411 del Codice Penale prevede quanto segue:
“Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, è punito con la reclusione da due a sette anni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia.
Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall’ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto.
La dispersione delle ceneri non autorizzata dall’ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 2.582 a euro 12.911.”
È dunque consentita la pratica della dispersione delle ceneri, ma deve seguire determinate regole.
Per procedere alla dispersione occorre innanzitutto una autorizzazione preventiva rilasciata dal Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso.
La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri o in natura o in aree private; lo spargimento in aree private deve avvenire all’aperto e con il consenso dei proprietari; lo spargimento in mare, nei laghi e nei fiumi è consentito nei tratti liberi da natanti e da manufatti, e può avvenire solo ad oltre cento metri dalla riva.
Per poter procedere alla dispersione delle ceneri in mare è necessaria un’apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune.
La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati.
Sicuramente non rientra nelle modalità sopra citate l’abbandono di un’urna cineraria accanto ad un cassonetto dei rifiuti.
Leggi anche:
Servizi cimiteriali di Roma: c’è un nuovo numero da chiamare