Il provvedimento di revoca della concessione alla società sportiva Ferratella emesso a settembre del 2019 dal Comune di Roma è illegittimo. Lo ha stabilito lo scorso gennaio il Tribunale Amministrativo Regionale che ha annullato l’atto. Secondo l’organo di giustizia amministrativa gli addebiti che il Comune di Roma ha mosso all’associazione: “sono infondati ovvero posti in essere in violazione dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto nonché in contrasto con il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa”. Così recita un passo della sentenza.
L’ATTO DI REVOCA – L’atto di revoca era stato emanato a settembre del 2019 dal Dipartimento Sport. La politica locale si era interessata a lungo della Ferratella, analizzando in diverse commissioni del IX Municipio alcuni problemi della concessione.
L’INTERVENTO DEL TAR – Secondo il Tar l’atto di revoca è stato realizzato a seguito di un’istruttoria sommaria che non ha considerato le vicende amministrative e contrattuali di un rapporto concessorio lungo quasi 40 anni. In particolare l’amministrazione capitolina non ha considerato, nella contestazione di alcuni inadempimenti da parte della società sportiva Ferratella, come è possibile leggere nella sentenza: “degli atti integrativi della convenzione intervenuti negli anni, né degli atti ricognitivi del rapporto concessorio posti in essere dagli uffici competenti, che sono atti di gestione da parte dell’amministrazione, e che non possono essere disconosciuti attraverso l’imputazione al concessionario di una serie di inadempimenti della convenzione che in realtà sono stati oggetto di valutazione e di sanatoria attraverso l’imposizione di prestazione sostitutive o compensative”.
LA QUESTIONE DEL SUBAFFIDO – La sentenza ha demolito l’intero impianto alla base della revoca: dalla mancata presentazione della garanzia, al subaffido di alcuni locali ad altri soggetti senza la preventiva autorizzazione del comune, alle opere realizzate senza autorizzazione o non realizzate. Tra gli errori compiuti dal Comune di Roma rilevati dal Tar si può citare la contestazione del subaffido di alcuni locali della struttura senza la preventiva autorizzazione degli uffici capitolini. Il giudice ha rilevato come un disciplinare del 2006 prevedesse un meccanismo di silenzio assenso dopo 15 giorni dalla comunicazione, regolarmente effettuata dalla Ferratella, della stipula di contratti con altri soggetti per la gestione di parti del centro sportivo. E particolarmente rilevante pare essere anche l’errore compiuto con la contestazione della mancata presentazione della fideiussione, avvenuta dopo l’inizio di un dialogo tra le parti per definire una garanzia alternativa prevista dalla convenzione.
LA SODDISFAZIONE DELLA SOCIETA’ SPORTIVA – Il presidente della società sportiva Ferratella ha espresso soddisfazione per la sentenza affermando che: “L’auspicio è che con l’intervento del giudice si possa finalmente costruire un rapporto di reciproca stima con il Comune”. Nessun commento invece dagli esponenti del Movimento 5 Stelle municipale, che hanno programmato per questa settimana una commissione apposita per comprendere meglio la questione.