Un solo genitore può camminare con i figli minori in prossimità della propria abitazione o spostarsi insieme a loro nelle situazioni di necessità, ad esempio andare a fare la spesa al market, acquisti in farmacia o per portare fuori il cane. È la novità introdotta dal Ministero dell’Interno con una circolare esplicativa pubblicata nella serata del 31 marzo e poi resa nota con un tweet sul sito del Viminale del 1° aprile. Sì, dunque, alla passeggiata anche con i bambini (così come è consentito per gli adulti), ma solo se vicino casa, senza incontri con altre persone diverse da un solo genitore, naturalmente in caso di persone conviventi sotto lo stesso tetto non è richiesta la distanza di sicurezza di un metro. Nulla a che vedere con l’ora d’aria o con la possibilità di portare i bambini a giocare fuori o a fare un giro in bici, con il triciclo, il monopattino o a dare due calci a un pallone: tali attività ludiche all’aperto restano vietate. I parchi e le aree pubbliche sono e restano rigorosamente chiuse all’accesso pubblico.
ATTIVITÀ SPORTIVA
Continua ad essere consentita l’attività sportiva (jogging) e l’attività motoria (camminata) purché abbia luogo sempre e solo nei pressi della propria abitazione. “E’ consentita l’attività sportiva (jogging) e l’attività motoria (camminata) – specifica la circolare ministeriale – nei pressi della propria abitazione”. Anche in questo caso nulla di nuovo, solo un chiarimento per evitare come successo nei giorni scorsi che fossero multati cittadini fermati mentre camminavano nei pressi di casa. Il ministero ha chiarito che anche camminare ( e non solo correre) è da considerarsi attività motoria, naturalmente sempre nei pressi di casa e rigorosamente da soli.