Nel decreto Cura-Italia compaiono le indicazioni per come comportarsi, in caso di difficoltà generata dall’emergenza coronavirus, in merito alle rate del mutuo della prima casa. Con le nuove disposizioni c’è una deroga al Fondo di solidarietà Gasparrini, già presente dal 2007, e che prevede agevolazioni per chi si trova in situazioni di difficoltà, a causa della perdita del lavoro o dell’insorgenza di condizioni di non autosufficienza o della morte di un componente del nucleo familiare. Il Fondo su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. Per richiedere la sospensione del mutuo non sarà necessario presentare il modello Isee (Indicatore della situazione economica equivalente).
COME FUNZIONA
Il mutuatario deve presentare domanda di sospensione del mutuo alla banca che ha erogato il mutuo, compilando il modello, disponibile sia sul sito web della Consap, che gestisce il Fondo stesso. La banca, dopo aver effettuato gli adempimenti di propria competenza, inoltra l’istanza alla Consap, che, verificati i presupposti, rilascia il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo. La banca, acquisito il nulla osta della Consap, comunica all’interessato la sospensione dell’ammortamento del mutuo.
CHI PUO’ USUFRUIRNE
La deroga alla legge del 2007 prevede l’estensione, per un periodo di nove mesi dall’entrata in vigore del decreto, anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore dell’ISEE.
Prima della novità dell’estensione ai lavoratori autonomi con il decreto Cura-Italia le regole, quindi in vigore ancora ora, sono che il mutuatario può usufruire del Fondo Gasperrini se ricorre almeno uno dei seguenti eventi, riferiti alla persona del beneficiario (in caso di mutuo cointestato, gli eventi possono riferirsi anche ad uno solo dei mutuatari), intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei 3 anni precedenti la domanda di ammissione al beneficio del Fondo: cessazione del rapporto di lavoro subordinato o riduzione dello stesso, cessazione dei rapporti di lavoro (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione che si concretizzino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato), morte o riconoscimento di handicap grave ovvero invalidità civile non inferiore all’80%.