Il Rem sarà “riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti: a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio; b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari” a 840 euro “c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000, il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza”. Inoltre il valore dell’ISEE deve essere inferiore ai 15.000 euro”.
Il decreto disciplina minuziosamente anche le cause di incompatibilità del Rem, a cominciare dalle indennità corrisposte con il decreto Cura Italia in relazione all’emergenza Covid: “Non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell’articolo 44 del medesimo decreto-legge ovvero di una delle indennità di cui agli articoli 20 e 21 del presente decreto-legge”.
Il Rem non è compatibile poi con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità. Oppure titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alle soglie indicate per aver diritto al Rem. Non potranno goderne anche i “percettori di reddito di cittadinanza. Ecco come sarà calcolato il Rem: “Ciascuna quota è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati … fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE”. Sono esclusi dal Rem anche i detenuti “per tutta la durata della pena nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti di cui al primo periodo, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti”.
Il Rem sarà riconosciuto ed erogato “dall’INPS previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dall’INPS, presentato secondo le modalità stabilite dall’Istituto. Le richieste di Rem possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale” e presso “gli istituti di patronato”. I controlli sulla sussistenza dei requisiti spetteranno all’Agenzia delle Entrate che a tal fine potrà scambiare con l’Inps i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare. Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente.